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Partinicaudace-Licata: il Giudice sportivo dispone la ripetizione della partita

Il Giudice Sportivo ha deliberato la ripetizione della gara tra Partinicaudace e Licata Calcio, disputata in condizioni di irregolarità regolamentare. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dalla società Licata, che contestava la presenza di un numero eccessivo di calciatori di riserva nella distinta avversaria. Il Comunicato Ufficiale n.1 del 01.07.2025 stabilisce infatti un limite massimo di nove calciatori di riserva, norma che la Partinicaudace ha violato. Tuttavia, richiamandosi a precedenti della Corte Sportiva d’Appello Nazionale (decisione 0005/CSA-2003-2004) e del Collegio di Garanzia del CONI (decisione n.19 del 10.04.2018), il Giudice ha riconosciuto che l’irregolarità nella compilazione della distinta non può essere valutata con criteri puramente tecnici. In assenza di una specifica sanzione automatica, è stato applicato l’articolo 10, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, che consente la ripetizione della gara in caso di irregolarità non strettamente tecniche. Pertanto, il Giudice Sportivo ha deliberato: la ripetizione della gara Partinicaudace – Licata Calcio, un’ammenda di 300 euro alla società Partinicaudace, l’inibizione fino al 20 novembre 2025 per il dirigente accompagnatore Mario Tinervia, e il rigetto del ricorso del Licata Calcio, con addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
La decisione riporta così il confronto tra le due squadre in campo: gara da rifare, ma con sanzioni precise per chi ha violato le regole. Per la cronaca la gara era terminata 1 – 1

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