E’ appena stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti – Serie D il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo sul ricorso prodotto dalla CastrumFavara sul gol irregolare convalidato all’Athletic Club Palermo lo scorso 30 novembre. Un gol fantasma, con un pallone entrato in porta dalla parte esterna della rete dopo essere uscito dal rettangolo di gioco, visto tramite il video diffuso dalla stessa società attraverso le immagini di Sporticily, da milioni di persone, che ha fatto parlare clamorosamente le più importanti testate sportive e non solo. Immagini chiare che solo il Giudice Sportivo non ha ritenuto di visionarle, non accettando la visione. Pertanto il ricorso si è basato solo sui referti della terna arbitrale, sottoscritti da una terna che in campo aveva preso un grave e clamoroso abbaglio. Ecco la sentenza: “Il Giudice Sportivo, – esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. CASTRUMFAVARA con il quale si deduce
l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe e se ne chiede la ripetizione, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo convalidato una rete in favore della A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO, nonostante il
pallone avesse già superato la linea di fondo ed essere, pertanto, uscito dal campo di gioco;
– lette le controdeduzioni della ATHLETIC CLUB PALERMO, con cui si contesta in fatto e in diritto il reclamo avversario, chiedendo che il medesimo venga dichiarato inammissibile, infondato e finanche temerario; – esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società
reclamante;
– considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si chiede l’acquisizione sono inammissibili;
– rilevata, l’impossibilità di rilevare presunte violazioni regolamentari in presenza di una valutazione discrezionale del direttore di gara e riferibile ad un episodio di gioco;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D. CASTRUMFAVARA- A.C. PALERMO 1-2”.
Molto probabilmente la società gialloblù, attraverso il suo legale avv. Vincenzo Russello, presenterà il ricorso nel secondo grado di giudizio.
