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TAR Palermo annulla l’interdittiva antimafia a un’impresa agrigentina

Accolto il ricorso della società contro il provvedimento della Prefettura e la cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali. Al centro della decisione, il mancato rispetto del contraddittorio.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha annullato un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti di una società agrigentina, disponendo anche l’annullamento della conseguente cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali.

La decisione è stata assunta dalla Prima Sezione del TAR Palermo con sentenza del 23 ottobre 2026, in seguito al ricorso presentato dall’impresa, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

L’interdittiva era stata adottata sulla base delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia, che aveva segnalato un possibile rischio di infiltrazione mafiosa riconducibile, tra gli elementi esaminati, alla posizione di un familiare dell’amministratore della società, coinvolto in precedenti vicende giudiziarie. Dopo il provvedimento prefettizio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attraverso la Sezione regionale siciliana dell’Albo nazionale gestori ambientali, aveva disposto la cancellazione dell’impresa.

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata la contestazione relativa alle garanzie di partecipazione al procedimento. Secondo i giudici, la comunicazione preventiva inviata dalla Prefettura non conteneva alcuni elementi poi utilizzati per motivare l’interdittiva, tra cui riferimenti all’operazione di polizia “San Calò” e a dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

La mancata indicazione di tali elementi, secondo la sentenza, non avrebbe consentito alla società di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa prima dell’adozione del provvedimento, in violazione dell’articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia.

Il collegio, presieduto da Salvatore Veneziano, con Fabrizio Giallombardo estensore, ha quindi annullato l’interdittiva e, in conseguenza, il provvedimento di cancellazione dall’Albo. La pronuncia consente alla società di proseguire la propria attività, venuto meno il presupposto amministrativo che ne aveva determinato l’esclusione dall’Albo.

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