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Mancata approvazione del conto consuntivo 2025, la Regione nomina il commissario ad acta che da dieci giorni al Consiglio comunale per adempiere

Il Consiglio comunale di Favara è inadempiente in quanto non ha ancora provveduto ad approvato nei tempi utili imposti dalla legge, il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025, ovvero del Conto consuntivo.

In ragione di ciò il Governo regionale ha nominato il dott. Giovanni Cocco, componente del Servizio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, quale commissario ad acta presso il Comune di Favara, per curare gli adempimenti relativi all’approvazione del consuntivo.

Proprio il Conto consuntivo è uno dei punti inseriti all’ordine del giorno della riunione del Consiglio Comunale convocata in seduta ordinaria, a porte aperte ed in diretta streaming, dalla presidente Miriam Mignemi  per martedì 29 Settembre 2026 alle ore 19:00, presso la sala consiliare, sita nei locali di Piazza Cavour.

L’indispensabile strumento finanziario, nonostante la sua approvazione sia già fuori tempo massimo, è stato inserito al punto 9 dell’OdG, una collocazione non fatta certamente a caso. Infatti nei precedenti 7 punti (il primo è il canonico approvazione dei verbali precedenti) sono stati inseriti 7 debiti fuori bilancio, che dovranno essere riconosciuti dai consiglieri comunali, prima dell’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025 poiché ne sono parte integrante.

Ma parlare di riconoscimento di debiti fuori bilancio alla maggioranza dei consiglieri comunali è cosa improponibile. Infatti, come anche noi abbiamo più volte documentato con i nostri articoli, ogni qual volta in aula ci si appresta a trattare un debito, cade il numero legale in quanto i consiglieri alla “chetichella” abbandonato l’aula.

Ma questa volta c’è la novità della nomina del Commissario ad acta non solo per i debiti, ma anche per il consuntivo. Il funzionario regionale ha intimato ai consiglieri di approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025, nonché i documenti allo stesso propedeutici e/o connessi (leggi debiti fuori bilancio) nel termine massimo di dieci giorni dalla data della disposta adunanza, ovvero 29 settembre. “Considerato che la mancanza dello strumento finanziario potrebbe determinare gravi conseguenze nell’attività amministrativa dell’ente” scrive il commissario ad acta, e che “l’approvazione del rendiconto di gestione è adempimento obbligatorio, indifferibile ed urgente”, il dottor Cocco scrive ancora “decorso infruttuosamente detto termine, si provvederà, in via sostitutiva, all’approvazione dell’atto”, ovvero sarà il Commissario a sostituirsi al Consiglio comunale e approvare il consuntivo.

Quale sarà la conseguenza? Nessuna.

La legge regionale siciliana n. 5 del 17 febbraio 2021, infatti, ha modificato la disciplina dell’articolo 109-bis del TUEL, escludendo la sanzione dello scioglimento per la mancata approvazione del rendiconto, che resta invece prevista per l’inadempienza relativa al bilancio di previsione. Naturalmente tutti gli oneri finanziari, inclusi i compensi e le indennità di carica del commissario, sono posti a totale carico del bilancio dell’ente locale inadempiente.

Questa la cronistoria degli atti:

  • con deliberazione n. 81 del 31.07.2026 la Giunta comunale ha approvato la relazione illustrativa e lo schema del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025;
  • in data 24.08.2026, con verbale n. 173, viene espresso il parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
  • in data 26.08.2026, con nota prot. n. 41348 la proposta di deliberazione è stata depositata presso la Segreteria del Consiglio Comunale per essere messa a disposizione dei Consiglieri;
  • con la nota, prot. n. 46298 del 24.09.2026, il Presidente convoca il Consiglio comunale per il giorno 29.09.2026, che prevede all’ordine del giorno l’approvazione del Rendiconto di gestione per dell’esercizio finanziario 2025 e dei documenti allo stesso propedeutici e /o connessi.
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